L’Unione europea ha scelto di esercitare coercizione economica sulla Russia e di sostenere l’Ucraina. Non ha però deciso che il Mediterraneo possa diventare uno spazio nel quale i belligeranti stabiliscono autonomamente quali navi colpire, dove preposizionare sistemi d’arma e quali acque utilizzare a fini operativi.
Tre episodi nell’arco di nove mesi — la petroliera Qendil nel dicembre 2025, l’USV armato recuperato presso Lefkada nel maggio 2026 e la nave ro-ro russa Lady Mariia il 6 settembre 2026 — indicano che questo secondo passaggio sta prendendo forma nei fatti, prima ancora che attraverso una decisione politica esplicita. I tre casi non dimostrano l’esistenza di un’unica campagna e non consentono di attribuire automaticamente a Kyiv l’attacco più recente; rendono però sempre più difficile sostenere che la guerra russo-ucraina resti confinata al Mar Nero.
Non si tratta di proclamare l’esistenza di un nuovo «fronte» mediterraneo. Un fronte presuppone una linea; ciò che sta emergendo è piuttosto un sistema composto da rotte, droni, intelligence, logistica e preposizionamento. Uno spazio assume funzione operativa quando i belligeranti lo utilizzano per schierare mezzi, localizzare obiettivi, colpire o proteggere. Non occorre, perché ciò avvenga, una dichiarazione degli Stati costieri. Una delle caratteristiche più instabili della guerra contemporanea è precisamente questa: la geografia può militarizzarsi prima che le istituzioni politiche riconoscano che la militarizzazione è già avvenuta.

Tre episodi, tre problemi distinti
Il 6 settembre 2026 la Lady Mariia, nave ro-ro battente bandiera russa, IMO 9220641, è stata attaccata da droni aerei mentre procedeva verso est nel Mediterraneo centrale dopo essere salpata da Orano. Le immagini disponibili mostrano velivoli senza equipaggio che rilasciano munizioni sui ponti superiori, provocando incendi e danni senza determinare la perdita dello scafo. Nel giro di poche ore l’episodio ha assunto i tratti ormai ricorrenti di questa guerra marittima: la responsabilità ucraina è stata trattata come acquisita prima che fosse dimostrata; la presenza della nave nelle liste sanzionatorie è stata quasi sovrapposta allo status di obiettivo militare; sono circolate indiscrezioni su armamenti iraniani, mezzi corazzati e su un possibile lancio dalla Libia. Alcune di queste informazioni potranno essere confermate. Al 7 settembre, tuttavia, non hanno la stessa forza probatoria dell’attacco in sé.
È accertato che la nave sia stata colpita. Restano invece da stabilire, con un grado di affidabilità comparabile, l’autore dell’operazione, il luogo dal quale essa sia stata avviata, il carico effettivamente trasportato in quel viaggio e le informazioni di intelligence disponibili a chi ha autorizzato l’attacco. L’intelligence militare ucraina identifica la Lady Mariia come unità collegata alla logistica russa e ne documenta precedenti impieghi nel trasporto di armamenti tra la Siria e la Federazione Russa. La nave è riconducibile a MG-Flot, già Transmorflot, e appartiene a una rete già colpita da sanzioni. Sono elementi che giustificano un esame attento delle sue rotte e dei suoi carichi; non bastano, però, a chiudere la valutazione giuridica del bersaglio. Il fatto che una nave abbia trasportato materiale militare in passato non dimostra che lo faccia in ogni viaggio; una designazione sanzionatoria non trasforma, di per sé, un bene commerciale in obiettivo militare; la proprietà russa non elimina automaticamente la protezione accordata ai beni civili.
I due episodi precedenti non sono meri antefatti. Il 19 dicembre 2025 l’Ucraina ha colpito la Qendil, petroliera battente bandiera dell’Oman, apparentemente priva di carico, a oltre duemila chilometri dal territorio ucraino. Kyiv ha giustificato l’operazione richiamando il ruolo della nave nelle esportazioni petrolifere russe. Il 7 maggio 2026, nelle acque territoriali greche presso Lefkada, è stato invece recuperato un USV armato. Al termine dell’inchiesta, Atene lo ha qualificato come mezzo ucraino, ne ha dichiarato illegale la presenza e ha comunicato a Kyiv che il diritto di autodifesa non autorizzava l’estensione delle operazioni militari al Mediterraneo.
I tre casi non sono giuridicamente sovrapponibili. Qendil pone il problema nella sua forma più restrittiva: una nave neutrale, apparentemente priva di carico militare, colpita per il contributo economico che il traffico marittimo assicurerebbe alle entrate russe. Lady Mariia presenta invece una questione ancora aperta di uso e scopo: bandiera nemica, precedenti nel trasporto di materiale militare, ma nessuna verifica pubblica del manifesto di carico del 6 settembre. Lefkada riguarda, prima ancora del targeting, la sovranità dello Stato costiero e l’uso di acque neutrali. La distinzione è essenziale proprio perché il dibattito pubblico tende a fondere i tre episodi in un’unica narrazione. L’analisi giuridica deve fare l’opposto: separarli e porre a ciascuno la domanda che gli è propria.
La causa non decide il bersaglio
La legittimità della causa di un belligerante non determina la liceità di ciascun bersaglio che esso decide di attaccare. L’invasione russa resta la causa del conflitto e il diritto di autodifesa dell’Ucraina poggia su un fondamento radicalmente diverso da quello dell’aggressione. Il diritto che disciplina la condotta delle ostilità, tuttavia, è costruito precisamente per operare indipendentemente da tale differenza. Il jus ad bellum stabilisce se e a quali condizioni uno Stato possa ricorrere alla forza; il jus in bello stabilisce chi e che cosa possa essere attaccato, con quali precauzioni e quali protezioni continuino a valere una volta iniziato il conflitto. La separazione tra i due piani non è un artificio teorico: è la condizione che impedisce al diritto umanitario di trasformarsi in un’estensione del giudizio politico sulla causa della guerra.
Se alla vittima dell’aggressione fosse riconosciuto un catalogo più ampio di bersagli soltanto perché combatte una guerra difensiva, mentre civili e beni civili dell’aggressore perdessero protezione per l’illiceità della condotta dello Stato cui appartengono, il principio di distinzione cesserebbe di essere una regola giuridica e diverrebbe una conseguenza del giudizio sulla causa. I medesimi fatti devono essere sottoposti al medesimo test. Fatti diversi possono condurre a conclusioni diverse; bandiere diverse non generano standard giuridici diversi.
Una lista di sanzioni non è un elenco di bersagli
Per la Lady Mariia la prima domanda è se, al momento dell’attacco, la nave costituisse un obiettivo militare. L’articolo 52, paragrafo 2, del Protocollo aggiuntivo I — norma ampiamente riflessa nel diritto internazionale umanitario consuetudinario — consente di attaccare un oggetto quando, per natura, ubicazione, scopo o uso, esso apporti un contributo effettivo all’azione militare e quando la sua distruzione, cattura o neutralizzazione offra, nelle circostanze del momento, un vantaggio militare definito. La formulazione è volutamente restrittiva. Non afferma che un bene diventi attaccabile perché produce gettito, viola un regime sanzionatorio o partecipa a un’attività che, in senso generale e nel lungo periodo, contribuisce alla forza economica dell’avversario.
Il diritto della guerra in mare aggiunge a questo quadro una tradizione normativa specifica. Il San Remo Manual del 1994 non è un trattato e non deve essere presentato come tale; resta però la più autorevole sistematizzazione contemporanea delle regole applicabili ai conflitti armati marittimi. Il paragrafo 59 stabilisce che le navi mercantili nemiche possono essere attaccate soltanto quando soddisfino la definizione di obiettivo militare. Il paragrafo 60 indica le condotte che possono far perdere loro la protezione: atti belligeranti, funzione ausiliaria delle forze armate, attività di intelligence, navigazione in convoglio militare, resistenza a un’intercettazione lecita, armamento idoneo a minacciare una nave da guerra oppure — ed è la categoria rilevante in questo caso — trasporto di materiale militare.
Una nave ro-ro che trasporta carri armati, artiglieria, missili, munizioni o altro materiale destinato alle forze armate russe non rimane protetta per il solo fatto di avere uno scafo commerciale e un equipaggio mercantile. I beni civili possono diventare obiettivi militari in ragione del loro uso o del loro scopo; diversamente, ogni belligerante potrebbe sottrarre la propria logistica al diritto del targeting semplicemente affidandola a vettori civili. Se fosse dimostrato che il 6 settembre la Lady Mariia trasportava materiale militare e che interromperne il viaggio offriva un vantaggio militare definito, la nave avrebbe potuto perdere la protezione dall’attacco. Il problema è che, allo stato, manca una prova pubblica sufficiente di questa premessa. Le notizie relative ad armi iraniane e mezzi corazzati non risultano corroborate in modo indipendente; il pescaggio non può essere trasformato in un manifesto di carico e le irregolarità AIS possono giustificare l’attenzione dell’intelligence, ma non dimostrano che cosa la nave trasportasse in quel viaggio.
La scorciatoia opposta è altrettanto evidente e, politicamente, più comoda: una nave è russa, viene sanzionata, viene inserita nella categoria della «shadow fleet» e, poiché quella flotta contribuisce al commercio russo, viene descritta come «war-sustaining»; da qui al linguaggio del «bersaglio legittimo» il passo retorico diventa breve. Ma si tratta di categorie appartenenti a sistemi normativi differenti. Un governo può sanzionare una nave per proprietà, elusione, trasporto di petrolio o appartenenza a una rete commerciale. Nessuna di queste ragioni risponde, da sola, alla domanda posta dal diritto del targeting. Il nesso economico esiste: le esportazioni marittime generano valuta, la valuta sostiene la capacità fiscale e la capacità fiscale finanzia anche la spesa militare. Se tuttavia un contributo indiretto all’economia di guerra bastasse a trasformare un bene in obiettivo militare, quasi ogni assetto civile produttivo potrebbe essere ricondotto alla medesima catena causale. È precisamente per evitare questa dilatazione che il diritto umanitario distingue il contributo generale all’economia di guerra dal contributo effettivo all’azione militare.
Su questo punto esiste un disaccordo dottrinale effettivo. Gli Stati Uniti hanno tradizionalmente adottato una concezione più ampia degli oggetti che contribuiscono alla capacità di war-fighting o war-sustaining dell’avversario; l’impostazione associata al Comitato internazionale della Croce Rossa è più restrittiva. La divergenza diventa particolarmente rilevante quando viene applicata alle petroliere che alimentano le esportazioni russe. Ciò che non è metodologicamente accettabile è occultare il disaccordo e trattare la categoria di «shadow fleet» come se fosse già, di per sé, una categoria riconosciuta dal diritto del targeting. Non lo è.
Qendil mostra il limite più netto
L’attacco alla Qendil rende il problema ancora più chiaro di quanto non faccia il caso Lady Mariia. Una nave mercantile neutrale non è semplicemente una nave mercantile nemica sotto un’altra bandiera. Il paragrafo 67 del San Remo Manual impone condizioni più restrittive: atti belligeranti, funzione ausiliaria, integrazione in un sistema di intelligence, navigazione in convoglio militare, determinate forme di contrabbando accompagnate dal rifiuto di un’intercettazione lecita, oppure altro contributo effettivo all’azione militare nemica — per esempio il trasporto di materiale militare — cui si aggiungono specifiche precauzioni e, quando le circostanze lo consentano, l’avviso e la possibilità di cambiare rotta o sbarcare il carico. Il mero fatto che una nave neutrale commerci a beneficio di un belligerante non crea un diritto generale di attaccarla.
Da qui discende una distinzione che dovrebbe comparire in qualunque analisi giuridica europea del problema: una nave sanzionata non è, per questo solo fatto, un obiettivo militare. Una nave che svolga funzioni di logistica militare, apporti un contributo effettivo all’azione armata e la cui neutralizzazione offra un vantaggio militare definito può invece diventarlo. Anche in questa seconda ipotesi il verbo «può» resta indispensabile, perché la qualificazione dello scafo risolve soltanto una parte della valutazione di liceità dell’operazione.
Quattro verifiche, non un’etichetta
Ridurre il caso Lady Mariia alla domanda «nave civile o bersaglio militare?» è insufficiente. Occorrono almeno quattro verifiche distinte, e un’operazione può superarne una senza superare le altre. La prima riguarda lo status dell’oggetto; la seconda le persone presenti a bordo; la terza i mezzi impiegati, le precauzioni adottate e la proporzionalità; la quarta lo spazio nel quale l’operazione è stata preparata e condotta — schieramento, transito, lancio e impatto.
La distinzione tra lo scafo e l’equipaggio è particolarmente importante. Se una nave mercantile diventa un obiettivo militare perché trasporta materiale bellico, il cuoco, l’ufficiale di coperta e il marinaio non diventano per questo combattenti. Salvo che partecipino direttamente alle ostilità, il danno prevedibile nei loro confronti resta danno civile e deve essere incluso nella valutazione di proporzionalità. L’articolo 57 del Protocollo aggiuntivo I, le corrispondenti regole consuetudinarie e il San Remo Manual impongono di adottare tutte le precauzioni fattibili per verificare che il bersaglio sia effettivamente militare, scegliere mezzi e metodi capaci di ridurre il danno incidentale ai civili, riesaminare l’operazione se le circostanze mutano e sospenderla quando emerga che l’oggetto non è militare o che il danno civile atteso sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare previsto. In mare, le regole storiche sull’avviso, sul soccorso e sulla sicurezza degli equipaggi aggiungono un ulteriore livello di tutela.
Dimostrare che la Lady Mariia trasportasse materiale militare non chiuderebbe quindi l’analisi: aprirebbe una seconda serie di domande. Occorrerebbe sapere quali informazioni l’attaccante avesse sulle persone a bordo, quali armi abbia impiegato, quali effetti esplosivi prevedesse, se fosse concretamente possibile disabilitare la nave anziché distruggerla, se un avviso potesse essere impartito senza compromettere l’operazione e quale rischio l’attacco creasse per il traffico civile circostante. Lo status dello scafo e quello delle persone a bordo sono strettamente collegati sul piano operativo, ma restano distinti sul piano giuridico.
La stessa cautela è necessaria quando si usa l’espressione «crimine di guerra», ormai impiegata nel dibattito politico con una tale disinvoltura da rischiare di oscurare più di quanto chiarisca. Una violazione del diritto internazionale umanitario non coincide automaticamente con un crimine individuale. Il diritto penale internazionale richiede che siano integrati gli elementi della specifica fattispecie, compreso l’elemento soggettivo. Una valutazione di targeting rivelatasi successivamente errata non dimostra, da sola, l’intenzione di attaccare un bene civile. Contano le informazioni disponibili nel momento della decisione, le verifiche compiute e la ragionevolezza della valutazione sullo status del bersaglio. Anche per questo la qualificazione giuridica non può dipendere dalla maggiore o minore desiderabilità politica di colpire la logistica russa.
Il precedente Dönitz
Il precedente più istruttivo è anche il più scomodo, perché obbliga ad applicare il test giuridico a una campagna condotta dalla Germania nazista senza permettere che la natura criminale del regime risolva in anticipo ogni questione specifica. La campagna tedesca contro il traffico mercantile alleato non fu un effetto collaterale della guerra in mare: fu uno sforzo strategico diretto a colpire la circolazione economica che consentiva alla Gran Bretagna di continuare a combattere. Sul solo piano della struttura strategica, il nesso tra naviglio mercantile, circolazione economica e capacità di resistenza è riconoscibile anche nei tentativi contemporanei di aumentare il costo della logistica marittima russa. Il confronto, tuttavia, non è morale e non deve essere letto come tale: l’Ucraina non è la Germania nazista, la Russia di oggi non è la Gran Bretagna del 1940 e i droni non sono U-Boot. Ciò che è comparabile è il problema giuridico che emerge quando la circolazione civile viene considerata sufficientemente importante da diventare strumento di pressione militare.
Il Tribunale di Norimberga non adottò la scorciatoia secondo cui gli attacchi tedeschi alle navi mercantili alleate fossero illeciti per il solo fatto che la Germania aveva iniziato una guerra di aggressione. Esaminò invece la condotta concreta di quelle navi. Le mercantili britanniche armate, inserite in convogli, integrate nel sistema di segnalazione e istruite, ove possibile, a speronare gli U-Boot persero la protezione dall’attacco; le navi neutrali affondate senza avviso per il solo fatto di essere entrate in una zona operativa dichiarata da Berlino no. Il Protocollo di Londra del 1936, adottato con piena consapevolezza dell’esperienza delle zone di guerra della Prima guerra mondiale, non aveva creato una simile eccezione. La lezione contemporanea è circoscritta ma importante: una nave mercantile russa realmente incorporata nella logistica militare non diventa immune perché l’attaccante esercita il diritto di autodifesa; una petroliera neutrale che si limiti a generare ricavi per Mosca non diventa liberamente attaccabile perché figura in una lista di sanzioni o perché l’Europa condanna la politica del governo russo.
Lefkada è il problema europeo
È Lefkada, più ancora della Lady Mariia, a rendere il problema direttamente europeo. L’inchiesta greca ha concluso che un malfunzionamento aveva fatto perdere la rotta all’USV. Il guasto spiega perché il mezzo sia giunto nel luogo in cui è stato recuperato, ma non risolve la questione più ampia della sua presenza nel Mediterraneo. Il 12 maggio il ministro della Difesa Nikos Dendias ha informato i partner europei che la Grecia riteneva il mezzo ucraino e lo considerava un grave pericolo per la sicurezza della navigazione; il 28 e 29 maggio Atene ha compiuto démarches formali presso Kyiv. Nel briefing del 3 giugno, il Ministero degli Esteri greco ha dichiarato che la presenza dell’USV armato nelle acque territoriali nazionali era illegale, aveva messo a rischio traffico e vite civili e non poteva essere giustificata dal diritto di autodifesa dell’Ucraina.
La posizione greca modifica il rilievo giuridico del caso. Lefkada non è più soltanto la prova che sistemi ucraini possono raggiungere il Mediterraneo: è la qualificazione, da parte dello Stato costiero, di una presenza armata illegale nello spazio sovrano di un membro dell’Unione europea e della NATO che sostiene Kyiv. Restano naturalmente da distinguere l’intrusione accidentale e il preposizionamento deliberato. La prima pone questioni di diligenza e, a seconda delle circostanze, di forza maggiore; il secondo incorporerebbe uno spazio sovrano neutrale in un’operazione belligerante. Su quest’ultima ipotesi il diritto classico della neutralità marittima è netto. Il San Remo Manual vieta le azioni ostili nelle acque interne e nel mare territoriale di uno Stato neutrale e ne vieta l’uso come base o santuario; la Convenzione dell’Aia XIII del 1907 impone ai belligeranti di rispettare i diritti sovrani delle potenze neutrali e di non utilizzare porti e acque neutrali come base di operazioni contro l’avversario.
La liceità di un bersaglio in alto mare non rende lecito l’uso clandestino delle acque territoriali di uno Stato terzo. La geografia di un’operazione non coincide con il solo punto nel quale esplode la munizione: comprende il preposizionamento, il deposito, il transito e il lancio. UNCLOS rafforza la distinzione giuridica segnata dal limite delle dodici miglia. Un attacco condotto nel mare territoriale coinvolge direttamente la sovranità dello Stato costiero e le regole della neutralità; un attacco più al largo, nella zona economica esclusiva, ricade in un regime diverso, nel quale convivono specifici diritti sovrani dello Stato costiero, libertà di navigazione e regole delle ostilità in mare. Entrambe le ipotesi possono allarmare politicamente Atene, ma non costituiscono la stessa fattispecie giuridica. La precisione, qui, non minimizza il problema: impedisce che una categoria politica sostituisca ancora una volta una categoria legale.
La portata dell’arma non coincide con quella del sistema
L’ipotesi che i droni impiegati contro la Lady Mariia siano stati lanciati dalla Libia resta, allo stato, priva di conferma. Se venisse dimostrata, il problema cambierebbe scala. Non riguarderebbe più soltanto l’attaccabilità di una nave russa, ma l’incorporazione del territorio o delle acque di uno Stato terzo nell’architettura operativa del conflitto. La frammentazione politica della Libia renderebbe più complessi i problemi di attribuzione, controllo effettivo e consenso, senza però eliminare la conseguenza strategica di un simile impiego dello spazio libico.
Un drone non deve percorrere autonomamente la distanza da Odessa a Creta perché un’architettura ucraina possa minacciare una nave russa nel Mediterraneo. Può essere trasportato, preposizionato, lanciato da una piattaforma diversa e inserito in una rete distribuita di intelligence e comunicazioni. La portata tattica dell’arma, misurata in centinaia di chilometri, può così essere parte di un sistema la cui portata strategica si misura in migliaia. La domanda rilevante non è soltanto quanto lontano possa volare il mezzo, ma a quale costo un belligerante riesca a collocarlo sulla traiettoria del bersaglio. Compresa questa distinzione, il passaggio dal Mar Nero al Mediterraneo non richiede alcun salto tecnologico eccezionale: diventa soprattutto un problema di intelligence, logistica e preposizionamento.
Anche su questo punto occorre distinguere con precisione. Qendil è un attacco ucraino confermato contro naviglio associato alla Russia nel Mediterraneo. Lefkada riguarda un USV armato ucraino la cui presenza nelle acque territoriali greche è stata formalmente qualificata da Atene come illegale, mentre il luogo di lancio originario e il bersaglio previsto non sono stati chiariti pubblicamente. Lady Mariia è una nave mercantile russa con precedenti legami con la logistica militare, attaccata da droni nel Mediterraneo centrale, ma con attribuzione ancora non dimostrata. Questi elementi non consentono di affermare che i tre episodi abbiano lo stesso autore; consentono però di sostenere che il conflitto abbia ormai acquisito una dimensione operativa mediterranea persistente. «Battlespace» descrive, in questo senso, il comportamento degli attori militari, non il consenso dei governi costieri.
Il vuoto tra sanzione e uso della forza
La reazione greca a Lefkada mostra che almeno uno Stato mediterraneo ha formalizzato questa distinzione. Atene sostiene l’Ucraina, ma rifiuta che tale sostegno possa essere interpretato come consenso allo svolgimento di operazioni militari nel proprio mare territoriale. Il resto d’Europa non ha ancora trasformato la medesima distinzione in una posizione collettiva. L’Unione ha scelto, attraverso procedure identificabili, di congelare attività, restringere l’accesso alla finanza, designare soggetti, colpire reti di elusione e limitare servizi al naviglio. Qualunque giudizio si dia sull’efficacia di tali misure, si tratta di decisioni politiche esplicite. Non esiste una decisione europea equivalente che autorizzi una campagna cinetica contro il naviglio russo o associato alla Russia nel Mediterraneo.
La differenza non è terminologica. Coercizione economica e coercizione militare producono rischi, conseguenze giuridiche e dinamiche di reciprocità differenti. Una decisione dell’Unione che vieti determinati servizi a una nave non autorizza un servizio di intelligence straniero a distruggerla. La designazione europea di una nave come parte della «shadow fleet» non ne determina lo status di obiettivo militare. Allo stesso modo, il sostegno al diritto di autodifesa dell’Ucraina non autorizza l’uso delle acque territoriali europee come luogo di occultamento, area di preposizionamento o corridoio di lancio.
Se si lascia che sia la prassi militare a riempire questo vuoto politico, la questione diventa inevitabilmente una questione di sovranità. Il passaggio dalla sanzione al bersaglio può allora compiersi senza una decisione europea formale: la nave viene designata, poi descritta come appartenente alla shadow fleet, quindi incorporata retoricamente nell’economia di guerra, finché l’attacco appare come la traduzione fisica di uno status già assegnato sul piano politico. In questo modo la soglia giuridica non viene deliberata: viene attraversata attraverso il linguaggio.
Il problema è aggravato dalla reciprocità. Se l’Ucraina considera il traffico marittimo associato alla Russia nel Mediterraneo parte del proprio spazio operativo, la Russia sarà incentivata ad analizzare con la stessa logica funzionale l’architettura che rende possibili tali attacchi: dove vengono depositati i droni, da quali piattaforme vengono lanciati, quali porti ne sostengono l’impiego, quali sistemi di comunicazione li guidano e quali reti di intelligence forniscono il targeting. Nessuno di questi interrogativi trasforma automaticamente un’infrastruttura europea in un bersaglio lecito; ogni oggetto resta sottoposto al proprio test giuridico. Ma gli attori militari non interrompono le catene causali nel punto in cui esse diventano politicamente scomode per gli Stati non belligeranti.
È attraverso questa dinamica che la guerra al commercio tende ad allargarsi. Le navi minacciate chiedono protezione; la protezione richiede sorveglianza, scorte e sistemi difensivi; le scorte avvicinano le forze; il contatto impone regole d’ingaggio e le regole d’ingaggio moltiplicano le occasioni di errore. Gli Stati costieri finiscono così per dover decidere se droni non identificati, navi di lancio o piattaforme armate possano operare nei mari che li circondano. Ciò che nasce come attacco a un singolo scafo commerciale può, per accumulo, modificare il comportamento dell’intero sistema marittimo. Gli Stati Uniti, nel 1941, non passarono dalla neutralità alla guerra in mare in un solo atto. L’analogia non pretende identità storica; richiama una struttura di progressiva erosione delle soglie.
Il confine va definto, o verrà definito da altri
Lo stesso criterio dovrebbe guidare l’analisi della Lady Mariia. Se la nave trasportava realmente materiale militare e l’attaccante disponeva di informazioni sufficienti per stabilire che apportasse un contributo effettivo all’azione russa, essa potrebbe essere stata un obiettivo militare lecito. Se invece svolgeva un’attività commerciale ordinaria ed è stata scelta perché russa, sanzionata o storicamente associata alla logistica militare, la valutazione può condurre alla conclusione opposta. Anche qualora lo scafo costituisse un obiettivo militare, resterebbero rilevanti la protezione dell’equipaggio civile, la proporzionalità e le precauzioni. Anche qualora il metodo di attacco rispettasse tali requisiti, l’eventuale uso del territorio o delle acque territoriali di uno Stato terzo come area di preposizionamento o di lancio costituirebbe una questione distinta. E anche una violazione del diritto della neutralità non comporterebbe automaticamente l’esistenza di un crimine di guerra individuale: la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale individuale appartengono a regimi giuridici differenti.
Lefkada mostra che la quarta domanda — quella geografica — può sorgere prima ancora che un’arma raggiunga il bersaglio. Se un USV armato viene deliberatamente occultato nelle acque territoriali di uno Stato neutrale, il problema giuridico esiste anche se non viene mai impiegato. Se invece vi entra a causa di un malfunzionamento che rende impossibile il controllo, la qualificazione giuridica cambia, pur restando reale il rischio per la sicurezza dello Stato costiero. Non occorre trasformare Lefkada in qualcosa di più grave di quanto sia stato accertato, immaginando, senza prova, droni nascosti in grotte greche. Il dato ufficiale è già sufficientemente serio: un sistema armato appartenente a una guerra combattuta altrove è entrato nelle acque territoriali di uno Stato europeo, ha creato un pericolo per la navigazione civile e lo Stato costiero ha giudicato l’episodio incompatibile con un’estensione delle operazioni militari nel Mediterraneo.
A questo punto la domanda per l’Europa non è più se l’Ucraina abbia il diritto di difendersi, né se i flussi commerciali russi contribuiscano allo sforzo militare di Mosca. Entrambe le affermazioni possono essere vere e lasciare del tutto irrisolta la questione della sovranità. Il punto è chi abbia l’autorità di stabilire dove quel diritto di autodifesa possa essere esercitato e quali parti dell’ambiente marittimo europeo possano essere incorporate nel conflitto. Non la possiede la Russia; non la possiede l’Ucraina. Il fatto che la prima sia aggressore e la seconda vittima non trasferisce a nessuna delle due il controllo sovrano delle acque greche, italiane, maltesi, cipriote o di qualunque altro Stato europeo.
Se l’Europa intende tollerare determinate forme di attività belligerante oltre il mare territoriale, deve formularlo come scelta politica, verificarne la compatibilità giuridica e assumerne collettivamente le conseguenze. Se intende vietare l’uso di acque interne, mari territoriali, porti, ancoraggi o navi commerciali europee come piattaforme coperte, quel limite deve essere esplicito e applicato indipendentemente dall’identità del belligerante. Se ritiene lecito, in alto mare, l’attacco a navi russe effettivamente impiegate nella logistica militare e illecito l’attacco a petroliere neutrali che svolgono commercio ordinario, deve distinguere chiaramente le due categorie, senza lasciare che il lessico delle sanzioni svolga indirettamente il lavoro del diritto dei conflitti armati.
Le opzioni politiche sono almeno tre. La prima è mantenere uno status quo tacitamente permissivo: proteste caso per caso, massima flessibilità operativa per Kyiv e nessun costo politico immediato per Bruxelles. È anche l’opzione nella quale la prassi finisce per stabilire il confine, mentre aumentano preposizionamento, incidenti e incentivi alla reciprocità. La seconda consiste nel definire un limite geografico esplicito: divieto simmetrico di preposizionamento e lancio nelle acque interne e territoriali dell’Unione, lasciando che le attività in alto mare restino sottoposte alle ordinarie regole sulla qualificazione dell’obiettivo militare. È, in sostanza, la posizione già espressa da Atene dopo Lefkada ed è coerente con l’Aia XIII e con il San Remo Manual. La terza consiste in un regime di targeting dichiarato, nel quale l’Europa espliciti quali categorie di naviglio considera parte della logistica militare e quali no. Una simile scelta ridurrebbe la migrazione semantica dalla sanzione al bersaglio, ma equivarrebbe anche ad assumere una posizione sulla guerra commerciale cinetica. È una decisione da prendere consapevolmente, non una condizione da subire per inerzia.
Gli Stati mediterranei dell’Unione hanno ancora la possibilità di generalizzare il principio affermato dalla Grecia: il diritto di autodifesa dell’Ucraina non equivale a una licenza geografica. I servizi giuridici dell’EEAS e degli Stati membri potrebbero inoltre chiarire formalmente la distinzione tra designazione sanzionatoria e obiettivo militare, precisando che «shadow fleet» non è una categoria autonoma del diritto del targeting. In parallelo, una procedura comune di notifica e inchiesta per i sistemi senza equipaggio armati rinvenuti nelle acque europee impedirebbe che Lefkada resti un precedente isolato. Ciò che l’Europa non può sostenere indefinitamente è una distanza crescente tra la realtà militare che si forma intorno alle sue coste e il vocabolario politico con il quale continua a descriverla.
Non ogni attacco contro una nave russa è illecito. L’Ucraina può, in linea di principio, colpire la logistica militare russa anche lontano dalle proprie coste, purché siano rispettate le regole applicabili. Il punto è più circoscritto: il Mediterraneo è già entrato nella geografia operativa della guerra, mentre l’Europa non ha ancora stabilito quali limiti intenda imporre a questa trasformazione. La Grecia ha iniziato a tracciarne uno. Il resto d’Europa può generalizzare quel confine, sostituirlo con un regime dichiarato oppure lasciare che sia la prassi a fissarlo. Solo le prime due alternative sono decisioni politiche. La terza è un vuoto decisionale.
Un battlespace non nasce da una dichiarazione formale, ma dall’uso operativo reiterato dello spazio. Non richiede il consenso degli Stati la cui geografia viene progressivamente incorporata nel sistema di guerra. È per questo che il vuoto tra sanzione e bersaglio non costituisce un dettaglio tecnico del diritto marittimo: riguarda, più radicalmente, chi conservi nel Mediterraneo l’autorità di stabilire il confine tra sostegno politico, coercizione economica e uso della forza.
