La dottrina nucleare russa 2025-26

(traduzione dall’originale russo)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Approvazione dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare

Al fine di perfezionare la politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare,

decreta:

  1. Di approvare i Fondamenti allegati della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare.
  1. Di riconoscere privo di efficacia il Decreto del Presidente della Federazione Russa del 2 giugno 2020 n. 355 «Sui Fondamenti della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare» (Raccolta della legislazione della Federazione Russa, 2020, n. 23, art. 3623).
  1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione.

Mosca, Cremlino 19 novembre 2024 n. 991

APPROVATI dal Decreto del Presidente della Federazione Russa del 19 novembre 2024 n. 991

FONDAMENTI della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare

  1. Disposizioni generali
  1. I presenti Fondamenti costituiscono un documento di pianificazione strategica nel settore della difesa e riflettono le posizioni ufficiali della Federazione Russa sull’essenza della deterrenza nucleare. Essi definiscono i pericoli e le minacce militari la cui neutralizzazione è affidata alla deterrenza nucleare, i principi che la ispirano, nonché le condizioni alle quali la Federazione Russa può ricorrere all’impiego di armi nucleari.
  1. La deterrenza garantita del potenziale avversario da ogni aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati rientra tra le più alte priorità dello Stato. Tale deterrenza è assicurata dall’insieme della potenza militare della Federazione Russa, inclusa l’arma nucleare.
  1. La politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare (di seguito: politica statale in materia di deterrenza nucleare) consiste nell’insieme coordinato e unitario di misure politiche, militari, tecnico-militari, diplomatiche, economiche, informative e di altra natura, attuate avvalendosi delle forze e dei mezzi di deterrenza nucleare, al fine di prevenire qualsiasi aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati.
  1. La politica statale in materia di deterrenza nucleare ha carattere difensivo. È finalizzata a mantenere il potenziale delle forze nucleari a un livello sufficiente a garantire la deterrenza nucleare e a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato. Essa mira altresì a dissuadere il potenziale avversario da qualsiasi aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati e, in caso di conflitto armato, a impedire l’escalation delle ostilità e a porre fine alle operazioni militari a condizioni accettabili per la Federazione Russa e/o i suoi alleati.
  1. La Federazione Russa considera l’arma nucleare uno strumento di deterrenza, il cui impiego costituisce una misura estrema e obbligata. Essa compie ogni sforzo necessario per ridurre la minaccia nucleare e per evitare che il deterioramento delle relazioni tra Stati possa degenerare in conflitti armati, inclusi quelli nucleari.
  1. La base normativa dei presenti Fondamenti è costituita dalla Costituzione della Federazione Russa, dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale, dai trattati internazionali della Federazione Russa, dalle leggi costituzionali federali, dalle leggi federali e dagli altri atti normativi che disciplinano le materie della difesa e della sicurezza.
  1. Le disposizioni dei presenti Fondamenti sono obbligatorie per tutti gli organi federali del potere statale, per gli altri organi statali e per le organizzazioni che partecipano all’attuazione della deterrenza nucleare.
  1. I presenti Fondamenti possono essere aggiornati in relazione all’evoluzione dei fattori esterni e interni che incidono sulla difesa nazionale.

II. Essenza della deterrenza nucleare

  1. La Federazione Russa attua la deterrenza nucleare nei confronti del potenziale avversario, intendendosi per tale ogni Stato o coalizione militare (blocco o alleanza) che consideri la Federazione Russa un potenziale avversario e che disponga di armi nucleari e/o di altri tipi di armi di distruzione di massa, oppure di un significativo potenziale combattivo delle forze convenzionali. La deterrenza nucleare si applica anche agli Stati che mettono a disposizione il proprio territorio, lo spazio aereo e/o marittimo e le risorse sotto il loro controllo per preparare o attuare un’aggressione contro la Federazione Russa.
  1. L’aggressione di qualsiasi Stato membro di una coalizione militare (blocco o alleanza) contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati è considerata aggressione dell’intera coalizione (blocco o alleanza).
  1. L’aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati da parte di uno Stato non nucleare, effettuata con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare, è considerata un attacco congiunto di entrambi.
  1. La deterrenza nucleare ha lo scopo di far comprendere al potenziale avversario l’inevitabilità della rappresaglia in caso di aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati.
  1. La deterrenza nucleare è assicurata dalla presenza, nelle Forze Armate della Federazione Russa, di forze e mezzi in stato di prontezza operativa, in grado di infliggere, mediante l’impiego di armi nucleari, un danno inaccettabile al potenziale avversario in qualsiasi situazione, nonché dalla prontezza e dalla determinazione della Federazione Russa a fare uso di tali armi.
  1. La deterrenza nucleare viene esercitata ininterrottamente in tempo di pace, nel periodo di minaccia immediata di aggressione e in tempo di guerra, fino all’eventuale impiego di armi nucleari.
  1. I principali pericoli militari che, a seconda dell’evoluzione della situazione politico-militare e strategica, possono trasformarsi in minacce militari per la Federazione Russa (minacce di aggressione) e la cui neutralizzazione è affidata alla deterrenza nucleare sono i seguenti:

a) la presenza, presso il potenziale avversario, di armi nucleari e/o di altri tipi di armi di distruzione di massa che potrebbero essere impiegate contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati, nonché dei relativi mezzi di consegna;

b) la presenza e il dispiegamento, da parte del potenziale avversario, di sistemi e mezzi di difesa antimissilistica, di missili da crociera e balistici di media e corta portata, di armi di precisione non nucleari e ipersoniche, di droni d’attacco di vario tipo e di armi a energia diretta che potrebbero essere impiegati contro la Federazione Russa;

c) l’incremento, da parte del potenziale avversario, di raggruppamenti di forze convenzionali nei territori confinanti con la Federazione Russa e i suoi alleati e nelle acque marine adiacenti, quando tali raggruppamenti includano mezzi di consegna di armi nucleari e/o infrastrutture militari atte a supportarne l’impiego;

d) la creazione e il collocamento, da parte del potenziale avversario, di mezzi di difesa antimissilistica e antisatellite nello spazio, nonché di sistemi d’attacco;

e) il collocamento di armi nucleari e dei relativi mezzi di consegna sul territorio di Stati non nucleari;

f) la creazione di nuove coalizioni militari (blocchi o alleanze) o l’espansione di quelle esistenti, con conseguente avvicinamento della loro infrastruttura militare ai confini della Federazione Russa;

g) le azioni del potenziale avversario volte a isolare una parte del territorio della Federazione Russa, inclusa la possibilità di bloccare l’accesso a vie di comunicazione vitali;

h) le azioni del potenziale avversario dirette alla distruzione di installazioni ecologicamente pericolose sul territorio della Federazione Russa, che potrebbero provocare catastrofi tecnologiche, ambientali o sociali;

i) la pianificazione e lo svolgimento, da parte del potenziale avversario, di esercitazioni militari su larga scala in prossimità dei confini della Federazione Russa;

k) la diffusione incontrollata di armi di distruzione di massa, dei relativi mezzi di consegna e delle tecnologie e attrezzature necessarie alla loro produzione.

  1. I principi della deterrenza nucleare sono i seguenti:

a) continuità delle misure di deterrenza nucleare;

b) adattabilità della deterrenza nucleare ai pericoli e alle minacce militari;

c) incertezza, per il potenziale avversario, in merito alla scala, al momento e al luogo del possibile impiego delle forze e dei mezzi di deterrenza nucleare;

d) centralizzazione della direzione statale dell’attività degli organi esecutivi federali e delle organizzazioni che partecipano all’attuazione della deterrenza nucleare;

e) razionalità della struttura e della composizione delle forze e dei mezzi di deterrenza nucleare, mantenuti a un livello sufficiente per l’esecuzione dei compiti assegnati;

f) mantenimento della costante prontezza operativa della parte delle forze e dei mezzi di deterrenza nucleare destinata all’impiego;

g) centralizzazione del comando e controllo sull’impiego delle armi nucleari, comprese quelle dislocate al di fuori del territorio della Federazione Russa.

  1. Le forze di deterrenza nucleare della Federazione Russa comprendono le forze nucleari terrestri, navali e aeree.
  1. Condizioni per il ricorso della Federazione Russa all’impiego di armi nucleari
  1. La Federazione Russa si riserva il diritto di impiegare armi nucleari in risposta all’impiego, contro di essa e/o i suoi alleati, di armi nucleari e/o di altri tipi di armi di distruzione di massa, nonché in caso di aggressione contro la Federazione Russa e/o la Repubblica di Bielorussia, in qualità di partecipanti allo Stato dell’Unione, condotta con armi convenzionali e tale da costituire una minaccia critica alla loro sovranità e/o integrità territoriale.
  1. Le condizioni che determinano la possibilità di impiego di armi nucleari da parte della Federazione Russa sono le seguenti:

a) ricevimento di informazioni attendibili sul lancio di missili balistici diretti contro i territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati;

b) impiego, da parte del nemico, di armi nucleari o di altri tipi di armi di distruzione di massa contro i territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati, oppure contro formazioni militari e/o installazioni della Federazione Russa situate al di fuori del suo territorio;

c) azioni del nemico contro installazioni statali o militari della Federazione Russa di importanza critica, la cui messa fuori uso comprometterebbe la capacità di risposta delle forze nucleari;

d) aggressione contro la Federazione Russa e/o la Repubblica di Bielorussia, in qualità di partecipanti allo Stato dell’Unione, condotta con armi convenzionali e tale da costituire una minaccia critica alla loro sovranità e/o integrità territoriale;

e) ricevimento di informazioni attendibili sul lancio massiccio (decollo) di mezzi di attacco aerospaziale (aerei strategici e tattici, missili da crociera, droni, velivoli ipersonici e altri mezzi) e sul loro attraversamento del confine statale della Federazione Russa.

  1. La decisione di impiegare armi nucleari è adottata dal Presidente della Federazione Russa.
  1. Il Presidente della Federazione Russa può, ove necessario, informare i vertici politico-militari di altri Stati e/o le organizzazioni internazionali circa la prontezza della Federazione Russa a impiegare armi nucleari, circa la decisione adottata in tal senso o circa l’avvenuto impiego.
  1. Compiti e funzioni degli organi federali del potere statale, degli altri organi statali e delle organizzazioni nell’attuazione della politica statale in materia di deterrenza nucleare
  2. La direzione generale della politica statale in materia di deterrenza nucleare è esercitata dal Presidente della Federazione Russa.
  1. Il Governo della Federazione Russa adotta le misure necessarie per l’attuazione della politica economica finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dei mezzi di deterrenza nucleare, e definisce e attua la politica estera e informativa in materia di deterrenza nucleare.
  1. Il Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa definisce gli indirizzi principali della politica militare in materia di deterrenza nucleare e coordina l’attività degli organi esecutivi federali e delle organizzazioni che partecipano all’attuazione delle decisioni adottate dal Presidente della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare.
  1. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa, per il tramite dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate della Federazione Russa, provvede alla pianificazione e all’esecuzione diretta delle misure di carattere organizzativo e militare in materia di deterrenza nucleare.
  1. Gli altri organi esecutivi federali e le organizzazioni partecipano all’attuazione delle decisioni adottate dal Presidente della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare, secondo le rispettive competenze.

Note

La dottrina nucleare russa aggiornata nel novembre 2024 non modifica soltanto alcuni passaggi tecnici della precedente formulazione del 2020. Ridefinisce il perimetro politico della deterrenza.

La struttura resta formalmente difensiva: l’arma nucleare viene presentata come misura estrema, strumento di dissuasione e garanzia ultima della sovranità statale. Ma il testo del 2024 amplia in modo netto le situazioni nelle quali Mosca si riserva il diritto di considerare legittimo il ricorso al nucleare.

La novità non è l’abbandono della deterrenza classica. È il suo adattamento a uno scenario nel quale attacchi convenzionali, sistemi a lungo raggio, droni, missili ipersonici, cyber, intelligence occidentale e sostegno operativo a Stati terzi possono produrre effetti strategici assimilabili, per Mosca, a una minaccia esistenziale o quasi esistenziale.

L’articolo 18 è il punto di partenza. La Federazione Russa si riserva il diritto di impiegare armi nucleari in due grandi categorie di casi.

Il primo è quello tradizionale: risposta all’impiego di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa contro la Russia o contro i suoi alleati.

Il secondo è politicamente più rilevante: risposta a un’aggressione convenzionale contro la Federazione Russa o contro la Repubblica di Bielorussia, in quanto partecipanti allo Stato dell’Unione, quando tale aggressione costituisca una minaccia critica alla loro sovranità o alla loro integrità territoriale.

La dottrina del 2020 parlava, nella sua formula più nota, di aggressione convenzionale tale da minacciare l’esistenza stessa dello Stato. La dottrina del 2024 non si limita più a quella soglia estrema. Introduce una formula diversa: sovranità e integrità territoriale. Sono concetti più larghi, più politici, più interpretabili. Non richiedono necessariamente il collasso dello Stato. Possono coprire anche scenari nei quali Mosca ritenga compromesso il controllo effettivo di parti del territorio, la continuità del potere statale, la sicurezza delle infrastrutture strategiche o la capacità di difendere militarmente lo spazio russo e bielorusso.

La Bielorussia non è un dettaglio trascurabile. La sua inclusione esplicita trasforma il perimetro della deterrenza russa: non si tratta più soltanto di difendere il territorio della Federazione Russa, ma di estendere la garanzia nucleare a un alleato incorporato nello Stato dell’Unione. In termini strategici, la Bielorussia viene trattata come profondità avanzata della sicurezza russa. In termini politici, un’aggressione convenzionale contro Minsk può essere inserita nella stessa grammatica deterrente di un’aggressione contro Mosca. Questo rafforza il legame russo-bielorusso e rende più rischiosa qualsiasi pressione militare diretta sul fronte nord-occidentale dello spazio post-sovietico.

L’articolo 19 elenca poi cinque condizioni operative.

La prima riguarda il ricevimento di informazioni attendibili sul lancio di missili balistici diretti contro i territori della Federazione Russa o dei suoi alleati. Il dato decisivo è l’anticipazione della soglia. Non serve attendere l’impatto. È sufficiente la ricezione di informazioni giudicate attendibili. La decisione si colloca dunque nella fase dell’allerta, non in quella della distruzione già subita. Questo conferma una logica di deterrenza fondata sulla prontezza, sulla capacità di valutazione immediata e sulla possibilità di reagire prima che l’attacco produca effetti irreversibili.

La seconda condizione è la più classica. L’impiego da parte del nemico di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa contro la Russia, contro i suoi alleati o contro formazioni e installazioni militari russe all’estero apre la possibilità di una risposta nucleare. La clausola copre il territorio nazionale, gli alleati e anche il dispositivo militare russo fuori dai confini. Il messaggio è chiaro: basi, contingenti, installazioni e formazioni russe all’estero non sono trattati come obiettivi ordinari se colpiti con armi di distruzione di massa. Rientrano nel perimetro della deterrenza nucleare.

La terza condizione è una delle più importanti. La dottrina contempla azioni del nemico contro installazioni statali o militari russe di importanza critica, quando la loro messa fuori uso comprometterebbe la capacità di risposta delle forze nucleari. Qui non conta tanto il mezzo impiegato, ma l’effetto prodotto. Un attacco convenzionale, cyber, missilistico, spaziale o di precisione contro il sistema di comando, controllo, comunicazione, allerta o lancio può essere letto come minaccia diretta alla credibilità della risposta nucleare russa. Se il nemico cerca di accecare, paralizzare o decapitare la catena nucleare, Mosca si riserva di considerare quel gesto come soglia strategica.

È un punto decisivo perché sposta l’attenzione dal tipo di arma alla funzione dell’obiettivo colpito.

Non serve che l’attacco sia nucleare. Serve che esso comprometta la possibilità russa di rispondere nuclearmente. La dottrina recepisce così il fatto che, nell’ambiente militare contemporaneo, capacità convenzionali avanzate possono avere effetti strategici. Missili di precisione, droni saturanti, attacchi contro sistemi radar, infrastrutture spaziali, centri di comando e reti di comunicazione possono incidere sulla sopravvivenza del deterrente. La risposta russa consiste nel dichiarare che anche questi scenari possono entrare nel campo nucleare.

La quarta condizione riguarda l’aggressione convenzionale contro la Federazione Russa o contro la Repubblica di Bielorussia quando essa costituisca una minaccia critica alla sovranità o all’integrità territoriale. Questo è l’ampliamento più politico della dottrina. Il nucleare non è più collegato soltanto alla risposta a un attacco nucleare o alla minaccia assoluta di annientamento dello Stato. Entra anche come garanzia estrema contro una sconfitta convenzionale giudicata intollerabile. La formula “minaccia critica” resta volutamente elastica. Non è una categoria tecnica. È una categoria politica. La sua applicazione dipende dalla valutazione del vertice russo.

La quinta condizione è forse la più moderna. La dottrina prevede il possibile impiego nucleare in caso di ricevimento di informazioni attendibili sul lancio massiccio, o decollo, di mezzi di attacco aerospaziale e sul loro attraversamento del confine russo. Il testo include aerei strategici e tattici, missili da crociera, droni, velivoli ipersonici e altri mezzi. Anche qui la soglia è anticipata. Non serve che l’attacco abbia già colpito. Non serve che sia nucleare. Serve che sia massiccio, identificato come attendibile e diretto oltre il confine statale russo.

Questa clausola fotografa il nuovo ambiente bellico. L’attacco strategico non coincide più solo con il missile balistico nucleare. Può assumere la forma di sciami di droni, salve di missili da crociera, sistemi ipersonici, attacchi combinati, saturazione delle difese, penetrazione dello spazio aereo, distruzione simultanea di infrastrutture critiche. La dottrina russa risponde a questa trasformazione incorporando nella grammatica nucleare anche il rischio di attacchi convenzionali massicci ad alta tecnologia.

La dottrina del 2024 non elimina l’ambiguità, la riorganizza. Da un lato elenca condizioni più precise rispetto alla NATO, che mantiene formule politiche molto più generali, dall’altro conserva formule volutamente elastiche: informazioni attendibili, importanza critica, minaccia critica, lancio massiccio. Sono espressioni che non automatizzano la risposta, ma ampliano il margine decisionale del Presidente della Federazione Russa. L’articolo 20 chiude infatti il sistema concentrando la decisione finale in un solo soggetto: il Presidente.

La conseguenza è che la dottrina non va letta come un meccanismo automatico di escalation. Va letta come uno strumento di segnalazione strategica. Mosca non dice soltanto “risponderemo se saremo colpiti con il nucleare”. Dice qualcosa di più ampio: determinate aggressioni convenzionali, se incidono sulla sovranità, sull’integrità territoriale, sulla Bielorussia, sulla capacità di risposta nucleare o sulla sicurezza aerospaziale del territorio russo, possono essere riclassificate come minacce strategiche. E una minaccia strategica, nella logica del documento, può aprire il campo alla risposta nucleare.

La soglia viene quindi resa più flessibile, più granulare, più politica e più aderente alla guerra contemporanea. Non viene cancellata la distinzione tra nucleare e convenzionale; viene riconosciuto che il convenzionale avanzato può produrre effetti strategici. È questo il cuore della revisione del 2024.

la dottrina russa aggiornata opera su quattro livelli. Primo: conferma il carattere difensivo dichiarato della deterrenza nucleare. Secondo: amplia i casi nei quali un’aggressione convenzionale può diventare rilevante ai fini nucleari. Terzo: include esplicitamente la Bielorussia nel perimetro della protezione strategica russa. Quarto: concentra la valutazione finale nel vertice politico, lasciando al Presidente la qualificazione concreta della minaccia. Il risultato è un testo formalmente codificato, ma sostanzialmente elastico. Non una dottrina di primo uso automatico, ma una dottrina di massima discrezionalità presidenziale dentro un perimetro nucleare più largo di quello precedente.

Confronto tra la dottrina nucleare russa del 2024 e la postura nucleare della NATO

La dottrina nucleare russa aggiornata con il Decreto presidenziale n. 991 del 19 novembre 2024 è un documento pubblico, organico e prescrittivo. Definisce il ruolo della deterrenza nucleare nella sicurezza della Federazione Russa, individua i pericoli militari da neutralizzare mediante tale deterrenza e stabilisce le condizioni nelle quali Mosca si riserva la possibilità di ricorrere all’impiego di armi nucleari. Il suo nucleo operativo è l’articolo 19, che elenca cinque condizioni specifiche di possibile impiego. La decisione finale, secondo l’articolo 20, appartiene al Presidente della Federazione Russa.

La postura nucleare della NATO ha una natura diversa. L’Alleanza non pubblica un documento equivalente alla dottrina russa, né un elenco chiuso di condizioni operative per l’impiego dell’arma nucleare. La posizione nucleare dell’Alleanza emerge dal Concetto Strategico del 2022, dai comunicati dei vertici successivi, dalla politica del Nuclear Planning Group e dalle dottrine nazionali degli Alleati dotati di armi nucleari, ossia Stati Uniti, Regno Unito e Francia. La NATO mantiene deliberatamente un linguaggio generale: l’arma nucleare è presentata come strumento di deterrenza estrema, destinato a preservare la pace, prevenire la coercizione e dissuadere l’aggressione. Le circostanze in cui la NATO potrebbe contemplarne l’impiego sono definite “estremamente remote”, ma non vengono tradotte in una tassonomia pubblica di soglie operative.

Il confronto è quindi asimmetrico. La Russia dispone di una dottrina statale accentrata, pubblica e articolata. La NATO opera attraverso una postura collettiva, politicamente condivisa, ma fondata su capacità nucleari nazionali e su una deliberata ambiguità strategica. Mosca codifica le condizioni. La NATO codifica il principio, non la casistica.

Tavola 1. Caratteristiche generali

AspettoRussia, dottrina 2024NATO, postura 2022-2024Lettura analitica
Forma del documentoDocumento statale pubblico approvato con Decreto presidenziale n. 991 del 19 novembre 2024Nessun documento unico equivalente; postura ricavata da Concetto Strategico, vertici NATO, Nuclear Planning Group e dottrine nazionaliRussia più codificata; NATO più politica e distribuita
Condizioni di impiegoCinque condizioni specifiche all’articolo 19Nessuna lista pubblica chiusa di condizioni operativeRussia più esplicita; NATO più ambigua
No First UseNon adottatoNon adottato come politica dell’AlleanzaEntrambe mantengono l’opzione del primo uso
Scopo dichiaratoDeterrenza difensiva; arma nucleare come misura estrema e obbligataPreservare la pace, prevenire coercizione, dissuadere l’aggressioneEntrambe presentano il nucleare come strumento deterrente
Autorità decisionalePresidente della Federazione RussaConsultazione politica nell’Alleanza; impiego concreto legato alle autorità nazionali nucleariRussia centralizzata; NATO composita
Alleati copertiRussia, alleati e inclusione esplicita della Bielorussia nello Stato dell’UnioneTutti i 32 membri NATO tramite articolo 5NATO più ampia; Russia più esplicita sul caso bielorusso
AmbiguitàCasi elencati, ma termini elasticiSoglie non elencate pubblicamenteDue forme diverse di incertezza strategica

La differenza centrale riguarda il modo in cui viene prodotta l’incertezza. Nella dottrina russa i casi sono elencati, ma la loro applicazione dipende da categorie elastiche: “informazioni attendibili”, “installazioni di importanza critica”, “minaccia critica”, “lancio massiccio”. Nella NATO, invece, l’ambiguità precede la casistica: l’Alleanza non indica pubblicamente quali azioni determinerebbero una risposta nucleare. Il potenziale avversario sa che la risposta nucleare è possibile in circostanze estreme, ma non conosce una sequenza dichiarata di soglie.

Tavola 2. Condizioni di impiego e soglie dichiarative

AreaRussia 2024NATODifferenza sostanziale
Attacco nucleare o con armi di distruzione di massaEsplicitamente previsto: uso nemico di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa contro Russia, alleati, formazioni o installazioni russe all’esteroPrevisto solo in termini generali come scenario estremoRussia codifica la fattispecie; NATO conserva formulazione generale
Lancio di missili balisticiRicevimento di informazioni attendibili sul lancio di missili balistici contro Russia o alleatiNessuna clausola pubblica analogaRussia colloca la soglia nella fase di allerta
Attacco a comando e controllo nuclearePrevisto se l’attacco a installazioni critiche compromette la capacità di risposta delle forze nucleari russeNon esplicitato come condizione autonoma in documenti pubblici NATORussia collega la soglia nucleare alla sopravvivenza del second strike
Aggressione convenzionalePrevista contro Russia o Bielorussia se genera minaccia critica a sovranità o integrità territorialeNon esclusa in assoluto, ma assorbita nella formula generale delle circostanze estremeRussia più esplicita nello scenario convenzionale critico
Attacco aerospaziale massiccioPrevisto in caso di lancio massiccio di aerei strategici o tattici, missili da crociera, droni, velivoli ipersonici e altri mezzi con attraversamento del confine russoNessuna clausola pubblica analogaRussia incorpora droni, ipersonici e attacchi saturanti nella grammatica nucleare
Decisione finalePresidente della Federazione RussaConsultazione NATO e autorità nazionali nucleariRussia monocratica; NATO multilivello

La dottrina russa stabilisce una continuità più esplicita tra guerra convenzionale avanzata e deterrenza nucleare. Il punto non è soltanto l’attacco nucleare. Determinate azioni convenzionali possono assumere rilievo nucleare se incidono sulla sovranità, sull’integrità territoriale, sulla Bielorussia, sulla capacità di risposta delle forze nucleari o sulla sicurezza aerospaziale del territorio russo. La NATO conserva invece una formulazione più ampia e meno tassonomica. Non trasforma pubblicamente droni, missili ipersonici, attacchi aerospaziali o aggressioni convenzionali critiche in categorie autonome di possibile impiego nucleare.

La Russia sceglie la granularità. La NATO sceglie l’opacità controllata. Nel primo caso, il nemico vede linee rosse più nominate, ma resta incerto sulla loro interpretazione concreta. Nel secondo caso, il nemico non vede una lista di linee rosse, e resta incerto sulla soglia complessiva. Sono due tecniche diverse della deterrenza. Mosca produce deterrenza attraverso codificazione selettiva. La NATO produce deterrenza attraverso incertezza deliberata.

Tavola 3. Chiarezza, ambiguità e processo decisionale

ElementoRussia 2024NATOValutazione
Dettaglio delle condizioniAlto: cinque condizioni pubblicheBasso: formule generaliRussia più chiara nella dichiarazione
Ambiguità strategicaMedia: casi indicati, termini elasticiAlta: casi non elencatiNATO più ambigua
Uso in scenari convenzionaliEsplicitamente previsto in alcuni casi criticiNon dettagliato pubblicamenteRussia più esplicita
No First UseNoNoParità
Trasparenza dottrinaleAlta sul testo, media sulla soglia realeMedia-bassa sul testo, alta sulla funzione deterrenteRussia più testuale; NATO più politica
Processo decisionaleCentralizzato nel PresidenteConsultazione alleata e autorità nazionali nucleariModelli non perfettamente comparabili
Ruolo degli alleatiBielorussia esplicitamente inclusa nello Stato dell’Unione32 membri coperti dall’articolo 5NATO più ampia; Russia più integrata sul caso bielorusso
Funzione del linguaggioDefinire linee rosseEvitare automatismi pubbliciDue forme diverse di deterrenza

La struttura decisionale NATO richiede una precisazione. Il Nuclear Planning Group è il foro principale per la consultazione sulla politica nucleare dell’Alleanza, ma la Francia non vi partecipa.

Le armi nucleari statunitensi dispiegate in Europa restano sotto controllo e custodia degli Stati Uniti. Regno Unito e Francia conservano forze nucleari nazionali indipendenti. La NATO è quindi collettiva nella postura politica, ma non costituisce un soggetto nucleare unitario nel medesimo senso della Federazione Russa. La Russia dispone di una catena decisionale statale accentrata; la NATO dispone di una architettura politico-militare composta da consenso alleato, deterrenza estesa statunitense e capacità nucleari nazionali.

Il confronto non deve essere ridotto alla formula semplice “Russia più chiara, NATO meno chiara”. La Russia è più chiara nella formulazione delle condizioni, ma resta elastica nella loro qualificazione. La NATO è meno chiara nella casistica, ma coerente nella scelta dell’ambiguità. La differenza è funzionale. La Russia usa la dottrina anche come strumento di segnalazione coercitiva. La NATO usa l’ambiguità come strumento di deterrenza, impedendo al potenziale avversario di calcolare con precisione il punto di rottura.

Tavola 4. NATO, Russia e Cina

AspettoNATORussia 2024Cina
No First UseNon adottato come politica dell’AlleanzaNon adottatoUfficialmente adottato
Trasparenza delle condizioniBassa: nessun elenco pubblico chiuso di soglie operativeAlta: cinque condizioni all’articolo 19Alta sul principio NFU; bassa sulla pianificazione operativa
Condizioni dichiarate di impiegoCircostanze estreme; sicurezza fondamentale degli Alleati; deterrenza di aggressione e coercizioneCinque condizioni specifiche, inclusi attacchi convenzionali critici, attacchi alla capacità di risposta nucleare e attacchi aerospaziali massicciUfficialmente risposta a un attacco nucleare
Uso in scenari convenzionaliNon dettagliato; non escluso in assolutoEsplicitamente previsto se l’aggressione convenzionale genera minaccia critica a sovranità o integrità territoriale di Russia o BielorussiaUfficialmente escluso dal No First Use
Alleati copertiTutti i 32 membri NATO tramite articolo 5Russia e Bielorussia esplicitamente incluse nello Stato dell’UnioneNessuna garanzia nucleare estesa paragonabile a NATO o Russia-Bielorussia
Autorità decisionaleConsultazione politica NATO; impiego legato alle autorità nazionali nucleariPresidente della Federazione RussaCommissione Militare Centrale, presieduta dal Segretario generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare
Strategia dichiarataDeterrenza e difesa; combinazione di capacità nucleari, convenzionali, missilistiche, spaziali e cyberDeterrenza difensiva, con soglie esplicite anche in scenari convenzionali strategiciAutodifesa, rappresaglia, deterrenza minima dichiarata
Soglia dichiarativaAlta e volutamente vagaPiù esplicita e più flessibile in alcuni scenari convenzionaliMolto alta sul piano dichiarativo
Dinamica recentePostura confermata nel Concetto Strategico 2022 e nei vertici di Vilnius 2023 e Washington 2024Dottrina aggiornata con Decreto n. 991 del 19 novembre 2024No First Use confermato sul piano dichiarativo; arsenale in rapida espansione secondo valutazioni occidentali
Approccio generaleAmbiguità strategica collettivaCodificazione selettiva delle linee rossePrincipio dichiarativo restrittivo, capacità materiali in crescita

La Cina rappresenta un terzo modello. Non coincide né con la Russia né con la NATO. Sul piano dichiarativo è la potenza più restrittiva, perché mantiene ufficialmente il No First Use. Sul piano materiale, però, è la potenza nucleare in più rapida espansione tra le tre. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima che la Cina abbia superato le 600 testate operative a metà 2024 e possa superare le 1.000 entro il 2030. Questo non cancella il principio dichiarato del No First Use, ma impone di distinguere tra dottrina pubblica e trasformazione delle capacità. Pechino conserva una soglia dichiarativa alta, ma sta costruendo una forza nucleare più ampia, più diversificata e più pronta.

Tavola 5. Sintesi comparativa finale

CriterioSistema più esplicitoSistema più ambiguoNota analitica
Condizioni dichiarateRussiaNATOLa Russia elenca; la NATO formula principi
Soglia convenzionaleRussiaNATOMosca include casi convenzionali critici; NATO non dettaglia
Centralizzazione decisionaleRussiaNATOMosca concentra; NATO combina consultazione e autorità nazionali
Copertura degli alleatiNATOCinaNATO copre 32 membri; Russia include espressamente Bielorussia; Cina non offre garanzia nucleare estesa comparabile
No First UseCinaRussia e NATOCina restrittiva nel principio; Russia e NATO non adottano NFU
Utilità coercitiva della dottrinaRussiaNATOLa Russia usa la codificazione come segnalazione politica
Incertezza per l’avversarioNATORussiaNATO non elenca; Russia elenca ma lascia termini elastici
Rapporto tra dichiarazione e capacitàCina caso più complessoPrincipio restrittivo, ma arsenale in forte crescita

La dottrina nucleare russa del 2024 è più dettagliata della postura NATO perché stabilisce pubblicamente cinque condizioni nelle quali Mosca si riserva la possibilità di impiegare armi nucleari. Questa chiarezza non elimina l’ambiguità. La sposta. La Russia rende visibili le categorie, ma lascia elastica la loro interpretazione. La NATO non rende visibili le categorie, e mantiene elastica la soglia nel suo insieme.

La Russia inserisce il nucleare in un continuum più esplicito tra guerra convenzionale avanzata e deterrenza strategica. Attacchi contro il comando e controllo nucleare, aggressioni convenzionali critiche contro Russia o Bielorussia e attacchi aerospaziali massicci possono entrare nella grammatica nucleare russa. La NATO evita invece una tassonomia pubblica di condizioni. Il suo messaggio deterrente è diverso: l’uso nucleare resta estremamente remoto, ma il potenziale avversario non deve poter calcolare con precisione quando diventa possibile.

La Cina costituisce il terzo polo del confronto. È restrittiva nella dichiarazione, perché mantiene il No First Use. È dinamica nelle capacità, perché il suo arsenale cresce rapidamente. Russia, NATO e Cina mostrano quindi tre modelli distinti: codificazione selettiva russa, ambiguità collettiva NATO, restrizione dichiarativa cinese accompagnata da modernizzazione accelerata. [i]


[i] Bibliografia

  • Department of Defense, 2022. 2022 National Defense Strategy, Nuclear Posture Review, and Missile Defense Review. Washington, DC: U.S. Department of Defense.
  • Department of Defense, 2024. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024. Washington, DC: U.S. Department of Defense.
  • NATO, 1949. The North Atlantic Treaty. Washington, DC: North Atlantic Treaty Organization.
  • NATO, 2022. NATO 2022 Strategic Concept. Brussels: North Atlantic Treaty Organization.
  • NATO, 2023. Vilnius Summit Communiqué. Brussels: North Atlantic Treaty Organization.
  • NATO, 2024. Washington Summit Declaration. Brussels: North Atlantic Treaty Organization.
  • NATO, 2026. NATO’s Nuclear Deterrence Policy and Forces. Brussels: North Atlantic Treaty Organization.
  • Presidente della Federazione Russa, 2024. Decreto n. 991 del 19 novembre 2024, Fondamenti della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare. Mosca: Cremlino.
  • SIPRI, 2025. SIPRI Yearbook 2025. Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

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