La riforma elettorale del 2026, il premio di maggioranza e il costo di accesso alla rappresentanza
L’8 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, a scrutinio segreto, l’A.C. 2822-B, con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il testo, modificato dal Senato e riportato a Montecitorio dopo tre voti di fiducia, conclude l’esperienza del Rosatellum e restituisce all’Italia un sistema proporzionale assistito da un premio di maggioranza.
La riforma, chiamata Stabilicum dalla maggioranza e Melonellum dalle opposizioni, interviene però su due momenti distinti della competizione: sposta la trattativa fra partiti prima delle elezioni, attraverso la soglia del 42%, e modifica le condizioni per accedere alla scheda, attraverso un forte aumento delle firme richieste ai nuovi concorrenti. È soprattutto nell’effetto combinato di queste due disposizioni che si trova la sua novità politica.
Il premio consiste in 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi rispetto al riparto proporzionale, assegnati ai candidati di apposite liste circoscrizionali e regionali, il cosiddetto listone, entro il numero complessivo dei seggi parlamentari. Per ottenerlo, una stessa lista o coalizione deve risultare prima e raggiungere almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato; quando il requisito manca anche in uno soltanto dei due rami, il premio non scatta. Il totale dei seggi attribuibili al beneficiario non può superare 220 deputati e 113 senatori, rispettivamente il 55% e il 56,5% dei seggi delle due Camere, considerata la disciplina pertinente. Sono condizioni che danno al meccanismo un disegno riconoscibile, ma anche una notevole rigidità nei passaggi decisivi.
Il Senato ha introdotto una correzione che merita più attenzione di quanta ne abbia ricevuta nel dibattito pubblico: nel calcolo del 42% concorrono anche i voti delle liste coalizzate rimaste sotto il 3%, sebbene queste non ottengano per ciò solo una rappresentanza autonoma. La soglia del 3% resta infatti il limite ordinario per partecipare al riparto dei seggi e il 10% quello previsto per le coalizioni, con il recupero della migliore lista collegata che non abbia raggiunto lo sbarramento.
Una piccola formazione può dunque risultare marginale nella distribuzione proporzionale e, nello stesso tempo, decisiva per l’attribuzione del premio. La regola non diminuisce l’importanza dei partiti maggiori, ma modifica il prezzo politico dell’adesione dei minori, specialmente quando una coalizione si avvicina alla soglia senza riuscire a raggiungerla con le proprie forze.
Nel Rosatellum il confronto fra alleanze passava anche per i collegi uninominali, nei quali la capacità di sommare voti attorno a un candidato rappresentava una variabile rilevante. Lo Stabilicum trasferisce l’incentivo principale sul risultato nazionale e impone, a chi intenda concorrere al premio, un accordo precedente al voto sulla coalizione e sulla persona da proporre al Presidente della Repubblica per l’incarico di presidente del Consiglio. I partner minori acquistano potere proprio perché il premio è condizionato da una soglia assoluta: vicino al 42%, pochi voti possono valere assai più della loro proporzione aritmetica, mentre lontano da quella soglia il sistema torna a somigliare a un proporzionale con sbarramenti. La formazione della maggioranza parlamentare diventa quindi più prevedibile soltanto se la coesione della coalizione precede il conteggio dei seggi.
È un problema ordinario di economia politica, prima ancora che di tattica parlamentare. Nel momento in cui il vantaggio del premio è discreto e non progressivo, ogni partner capace di far superare la soglia può domandare una quota di rappresentanza, alcune garanzie programmatiche o un impegno sulla composizione del governo che eccedono il suo peso elettorale. Questo potere contrattuale dipende dalla sostituibilità dell’alleato, dai rapporti fra i partiti e dalla credibilità dell’impegno comune; poiché nessuna legge può rendere identici programmi che non lo sono, una coalizione numericamente autosufficiente può continuare a produrre negoziati difficili sulla politica fiscale, sui rapporti europei o sulle scelte di politica estera. La riforma anticipa quindi la contrattazione e ne cambia l’oggetto, senza cancellarla dall’esercizio del governo.
La fotografia elettorale dell’8 ottobre aiuta a capire la portata di questa scelta. YouTrend, in una rilevazione CAWI realizzata per Sky TG24 il 5 e 6 ottobre su 805 maggiorenni, colloca Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati al 40,2% complessivo, mentre Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra raggiungono insieme il 39,7%; aggiungendo Italia Viva e +Europa, l’aggregato sale al 43,7%. Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, è rilevato al 7,8% e porterebbe la somma aritmetica del centrodestra al 48%, se fosse incluso nell’alleanza. I numeri, pubblicati da Sky TG24 e ripresi dalla Notizia, non misurano il risultato di coalizioni ancora da costituire, poiché ogni ingresso modifica i rapporti fra elettorati; mostrano però perché la delimitazione delle alleanze sia divenuta parte del contenuto sostanziale della legge.
Nel caso del centrodestra, includere Futuro Nazionale non significa soltanto sommare una percentuale, perché comporterebbe un’intesa sulla direzione politica e sulla distribuzione degli incarichi fra forze che oggi si presentano come distinte. Sul fronte opposto, il passaggio dal 39,7% al 43,7% dipende dall’adesione a una coalizione più ampia di partiti che hanno espresso divergenze non marginali, dalle politiche economiche ai rapporti con l’Unione europea.
Il premio induce tutti a cercare accordi estesi e, nello stesso tempo, accresce la capacità negoziale di chi detiene i voti che mancano per raggiungerlo. Da qui una conseguenza istituzionale precisa: la stabilità dei numeri può essere assicurata dalla legge soltanto dopo che la politica ha risolto una parte delle proprie incompatibilità.
L’altro compromesso riguarda la scelta dei parlamentari. Nei collegi plurinominali la lista comprende sette candidati: il primo, capolista, resta bloccato, mentre sui sei successivi l’elettore può esprimere fino a tre preferenze, nel rispetto delle prescrizioni sull’alternanza di genere. La riapertura delle preferenze restituisce una facoltà di scelta personale che il Rosatellum non offriva nelle sue liste proporzionali, ma il controllo delle segreterie rimane molto esteso, perché il primo seggio conquistato dalla lista spetta al capolista e perché in numerosi collegi una formazione non arriva a eleggere un secondo candidato. Inoltre i seggi del premio passano attraverso le liste circoscrizionali, la cui composizione è definita dalle organizzazioni politiche. Ne risulta una selezione parlamentare solo parzialmente aperta alla preferenza individuale, con una maggiore incidenza per le formazioni capaci di eleggere più rappresentanti nello stesso collegio.
L’indicazione preventiva della persona proposta per Palazzo Chigi rende più leggibile l’alleanza e rafforza il collegamento politico fra voto e leadership, un elemento sul quale gli elettori possono esprimere un giudizio prima delle urne. Il nome, tuttavia, viene dichiarato nei documenti elettorali e non coincide con una candidatura diretta stampata sulla scheda: restano intatte la nomina del presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione e la necessità della fiducia parlamentare prevista dall’articolo 94. Il richiamo alle prerogative presidenziali, inserito nella disciplina, rivela quanto il legislatore abbia dovuto tenere insieme la personalizzazione della campagna e il carattere parlamentare della forma di governo italiana.
Molto meno visibile agli elettori è la trasformazione delle condizioni per presentare una lista. L’articolo 1 dell’A.C. 2822-B modifica l’articolo 18-bis del DPR n. 361 del 1957, elevando da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 il numero di sottoscrizioni richieste per collegio plurinominale alle formazioni che non dispongono dei requisiti parlamentari per l’esenzione o per il regime ridotto.
Il minimo è quadruplicato, e il costo aggiuntivo non consiste nella sola raccolta materiale: la sottoscrizione deve appartenere al collegio pertinente, essere validamente autenticata e arrivare nei termini del procedimento elettorale. Per un soggetto dotato di sezioni, amministratori e reti territoriali l’adempimento si innesta su un’organizzazione esistente; chi intende fondare un partito nazionale deve invece costruire quella rete prima di poter verificare il proprio peso alle urne.
Il dato delle 450.000 firme, spesso utilizzato nelle ricostruzioni giornalistiche, si ottiene moltiplicando per 6.000 i 49 collegi plurinominali della Camera e i 26 del Senato: 294.000 più 156.000, nell’ipotesi teorica di presenza in tutti i collegi e di applicazione uniforme del minimo. Non è scritto nella legge come obbligo nazionale in cifra unica. Il testo dispone, inoltre, che ogni lista presenti candidature in almeno metà delle circoscrizioni indicate nella tabella A, salvo le eccezioni per le minoranze linguistiche riconosciute; non impone, con questa formula, la presenza in metà esatta dei 75 collegi plurinominali. Per la stessa ragione, le 225.000 firme talvolta citate costituiscono il semplice dimezzamento aritmetico del totale, non il risultato di un conteggio dei collegi concretamente necessari nelle circoscrizioni prescelte. In caso di scioglimento che anticipi la scadenza parlamentare di oltre 120 giorni, la disciplina prevede il dimezzamento delle sottoscrizioni.
L’accesso risulta stratificato secondo la posizione istituzionale già acquisita. Alla prima applicazione, l’articolo 5 riconosce l’esenzione collegata al possesso dei requisiti di gruppo parlamentare al 31 dicembre 2025; chi dispone di un gruppo o anche soltanto di una componente politica di gruppo in almeno una Camera alla data d’indizione dei comizi, senza ricadere nell’esenzione, mantiene invece l’onere ordinario precedente di 1.500–2.000 firme per collegio. Questa è la collocazione di Futuro Nazionale, la cui componente alla Camera gli evita il nuovo requisito quadruplicato, come avviene per altre formazioni presenti nel gruppo Misto. Un movimento privo di tale riconoscimento deve affrontare la fascia più elevata, anche se potesse contare, in una rilevazione demoscopica, su un consenso superiore a quello di un partito già insediato nelle istituzioni.
La distinzione è giuridicamente comprensibile nella sua origine, poiché il Parlamento costituisce una prova già verificata di presenza politica e l’ordinamento deve evitare candidature puramente nominali. La questione cambia quando si osserva l’effetto economico della regola. Una barriera di ingresso che grava soprattutto sui nuovi entranti protegge indirettamente le organizzazioni consolidate, non perché impedisca formalmente a un concorrente di presentarsi, ma perché gli impone di anticipare un investimento in organizzazione, tempo e personale che altri non devono sostenere. In un mercato elettorale caratterizzato da partiti mutevoli e da forme rapide di mobilitazione politica, il requisito finisce così per misurare anche la storia amministrativa e parlamentare di un soggetto, anziché soltanto il sostegno di cui esso dispone nel momento in cui chiede di partecipare.
Un termine di confronto utile proviene dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, il cui Codice di buona condotta in materia elettorale raccomanda che le firme richieste per una candidatura non superino l’1% degli elettori della circoscrizione. La raccomandazione non è una disposizione della Costituzione italiana e non rende automaticamente illegittimo un requisito superiore; offre, nondimeno, un parametro per misurare il peso effettivo di un numero identico applicato a territori demograficamente diversi.
Nel dibattito parlamentare sono stati indicati, utilizzando il corpo elettorale del 2022, valori equivalenti al 2,46% nel Molise e all’1,34% in Basilicata: anche senza attribuire a queste stime una validità permanente, l’esempio mostra perché una soglia fissa possa tradursi in oneri relativi molto differenti. Il rigetto degli emendamenti che avrebbero facilitato la sottoscrizione digitale lascia, inoltre, sostanzialmente intatto il costo logistico della raccolta.
La giurisprudenza costituzionale sulla trasformazione dei voti in seggi va tenuta distinta dalle questioni di ammissione delle liste. La sentenza n. 1 del 2014 censurò il premio del Porcellum, attribuito senza una soglia minima di consenso, perché capace di produrre una sovrarappresentazione non ragionevolmente delimitata; la n. 35 del 2017, pronunciandosi sull’Italicum, considerò non manifestamente irragionevole la soglia del 40% prevista per il premio al primo turno, all’interno di quel diverso sistema. Per lo Stabilicum, il punto politico non è ripetere la disputa fra maggioritario e proporzionale, ma osservare come il legislatore abbia calibrato insieme premio, sbarramenti, scelta delle candidature e raccolta delle firme, disponendo incentivi differenti per chi deve costruire una maggioranza e per chi deve ancora ottenere il diritto di concorrervi.
Sul fronte dei diritti di voto, la riforma estende le possibilità per i cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal proprio comune, a determinate condizioni di permanenza e di registrazione, includendo situazioni di studio, lavoro, cura e assistenza familiare. È una modifica amministrativa significativa, anche perché prova a ridurre il costo individuale di esercizio del suffragio per categorie di elettori la cui mobilità non è più eccezionale. Il provvedimento ridisegna inoltre la circoscrizione Estero e conserva discipline speciali per alcuni territori, ricordando che la rappresentanza nazionale continua a essere costruita attraverso regole non del tutto uniformi. Questi aspetti completano la riforma, sebbene il suo asse politico rimanga la relazione fra coalizioni, premio e accesso alla scheda.
La scelta compiuta dal Parlamento è netta nel disegno degli incentivi. Sotto il 42% il riparto resta proporzionale, con gli sbarramenti stabiliti dalla legge; sopra quella soglia interviene un premio che rende particolarmente prezioso l’alleato capace di determinarne l’attribuzione, anche quando la sua lista non supera il 3%. Contemporaneamente, il regime delle sottoscrizioni concede condizioni differenti a seconda della precedente presenza parlamentare, quadruplicando il minimo per chi ne è privo.
Lo Stabilicum organizza dunque due selezioni successive: prima decide, attraverso la raccolta delle firme e le esenzioni, quali soggetti possano entrare nella competizione; poi offre loro un incentivo forte a coalizzarsi per superare una soglia. La legge può facilitare la formazione di una maggioranza numerica, ma la sua vera impronta istituzionale è l’aver reso più oneroso l’ingresso di nuovi concorrenti e più preziosa, per quelli ammessi, la capacità di spostare pochi punti percentuali prima del voto.
Riferimenti
- Camera dei deputati (2026), Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, A.C. 2822-B, testo modificato dal Senato il 15 settembre, artt. 1 e 5.
- Camera dei deputati (2026), Allegato A al resoconto dell’Assemblea, seduta del 1° ottobre 2026, A.C. 2822-B.
- De Martis, S. (2026), ‘Legge elettorale: via libera definitivo della Camera. Premio di maggioranza al 42%, preferenze limitate e nodi costituzionali’, AgenSIR, 8 ottobre.
- Gonzato, F. (2026), ‘Abbiamo una nuova legge elettorale’, Pagella Politica, 8 ottobre.
- Sky TG24 / YouTrend (2026), ‘Sondaggio, 3 su 4 non conoscono la legge elettorale, ma dopo averla letta 41% la promuove’, 8 ottobre; indagine CAWI 5–6 ottobre, 805 interviste.
- Commissione di Venezia (2002; edizione aggiornata 2025), Code of Good Practice in Electoral Matters, Consiglio d’Europa, § I.1.3.
- Corte costituzionale (2014), sentenza n. 1; Corte costituzionale (2017), sentenza n. 35.
