Il secondo dividendo del Covid

incalcolabili benefici da rischi incalcolabili

L’11 dicembre 2020 la Food and Drug Administration statunitense autorizzò in emergenza il vaccino Pfizer-BioNTech BNT162b2 contro SARS-CoV-2. Il programma di sperimentazione clinica BNT162 era stato autorizzato in Germania il 22 aprile 2020 e le prime somministrazioni sperimentali iniziarono il 23 aprile; lo studio di fase II/III dello specifico candidato BNT162b2 iniziò il 27 luglio. Fra il 23 aprile e l’11 dicembre trascorsero 232 giorni; fra il 27 luglio e l’autorizzazione, 137. Il 21 dicembre la Commissione europea rilasciò l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio (BioNTech e Pfizer, 2020; FDA, 2020; EMA, 2020).

Il dossier esaminato dalla FDA comprendeva oltre 43.000 partecipanti; nella popolazione principale di valutazione della sicurezza, costituita da 37.586 soggetti, il periodo mediano di osservazione dopo la seconda dose era di circa due mesi. L’efficacia stimata contro il Covid sintomatico nell’intervallo osservato era del 95% (FDA, 2020; Polack et al., 2020).

La cronologia di Moderna è analoga. Il 16 marzo 2020 il primo volontario ricevette mRNA-1273 nello studio clinico di fase I sostenuto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases; la fase III iniziò il 27 luglio e l’autorizzazione emergenziale FDA fu rilasciata il 18 dicembre. Fra il 16 marzo e il 18 dicembre trascorsero 277 giorni; fra il 27 luglio e il 18 dicembre, 144. Anche il dossier Moderna si fondava su un follow-up mediano della sicurezza di circa due mesi dopo la seconda dose al momento dell’autorizzazione. Erano dunque due prodotti distinti, entrambi valutati attraverso propri studi clinici e propri dossier (NIH, 2020; FDA, 2020b).

Le conoscenze accumulate in decenni di ricerca sull’RNA messaggero e sulle nanoparticelle lipidiche aiutavano a progettare e produrre i nuovi vaccini, ma non possono in nessun caso – né nella pratica né nella legge – sostituire la verifica clinica della loro efficacia e sicurezza. La durata ordinaria dello sviluppo di un medicinale richiede evidenze adeguate di qualità, efficacia e sicurezza, raccolte mediante studi preclinici, sperimentazioni cliniche progressive e valutazione regolatoria. Spesso il processo complessivo si estende per molti anni; le autorità possono tuttavia utilizzare procedure accelerate quando le condizioni normative lo consentono. Un campione ampio aumenta la precisione delle stime per gli eventi osservati, ma il tempo di osservazione risponde a domande diverse.

La storia dell’Augmentin illustra l’uso dei precedenti farmacologici. La scoperta dell’acido clavulanico risale al 1972; la combinazione con amoxicillina fu commercializzata nel Regno Unito nel 1981 ed entrò nel mercato americano nel 1984. Fra l’identificazione del principio e il lancio britannico trascorsero circa nove anni, periodo che comprende ricerca e sviluppo preclinico, formulazione e studi terapeutici (Geddes, Klugman e Rolinson, 2007; UK Parliament, 1984).

Il caso della zidovudina (AZT) costituisce invece un precedente pertinente di accelerazione in emergenza. I primi studi clinici nell’uomo per l’impiego contro l’HIV iniziarono nel 1985; la FDA approvò il farmaco il 19 marzo 1987, circa venti-ventidue mesi dopo l’inizio delle sperimentazioni cliniche. L’approvazione riguardava l’uso su pazienti con AIDS conclamato o manifestazioni gravi dell’infezione: una terapia per soggetti già affetti da malattia potenzialmente mortale, non un intervento di prevenzione da somministrarsi a persone sane (FDA, 1987; Richman et al., 1987). La differenza con i vaccini del 2020 riguarda perciò sia l’indicazione clinica sia il soggetto esposto. AZT era destinato inizialmente a persone gravemente malate e prive di alternative terapeutiche efficaci; i vaccini contro SARS-CoV-2 erano prodotti preventivi per persone non necessariamente malate, con probabilità individuali di sviluppare Covid grave assai differenti in funzione dell’età e delle condizioni cliniche.

Nel 2020 furono impiegate procedure eccezionali già previste dagli ordinamenti: l’Emergency Use Authorization negli Stati Uniti e l’autorizzazione condizionata nell’Unione europea, con esame progressivo dei dossier e obblighi di successiva integrazione dei dati. Alcune attività cliniche, produttive e regolatorie furono condotte in parallelo per comprimere i tempi. La commercializzazione iniziò tuttavia quando il programma di osservazione non era concluso; gli studi proseguirono e la farmacovigilanza venne estesa alla popolazione vaccinata, mettendo a disposizione degli osservatori una mole mai vista prima di dati medici (FDA, 2020; EMA, 2020).

Contestualmente le condizioni di responsabilità furono modificate. Negli Stati Uniti la dichiarazione emergenziale fondata sul PREP Act prevedeva per i soggetti coperti, inclusi i produttori, un’immunità molto ampia rispetto ad eventuali azioni di responsabilità civile connesse alle contromisure interessate. Non costituiva un’esenzione da ogni regola di qualità o da ogni obbligo regolatorio, ma riduceva in modo sostanziale l’esposizione a determinate azioni risarcitorie rispetto al regime ordinario (42 U.S.C. §247d-6d).

Nell’Unione europea la Corte dei conti ha accertato che i negoziatori furono sottoposti a pressioni dell’industria farmaceutica affinché adottassero il modello statunitense di esenzione dalla responsabilità. La direttiva sui prodotti difettosi rimase applicabile, ma i contratti di acquisto trasferirono agli Stati membri una parte sostanziale delle conseguenze finanziarie delle azioni risarcitorie: nei casi coperti, anche quando il produttore fosse stato chiamato a risarcire il danneggiato, lo Stato avrebbe sostenuto il pagamento e le spese legali dell’impresa. Restavano escluse, fra le altre, le conseguenze di condotte dolose, colpa grave e violazioni delle buone pratiche di fabbricazione. Il produttore conservava quindi la responsabilità giuridica, mentre una parte del relativo costo economico veniva trasferita ai bilanci pubblici (Corte dei conti europea, 2022, parr. 9–10 e 46–47).

In Italia il decreto-legge 44/2021 introdusse una disciplina penale straordinaria: la somministrazione dei vaccini conforme alle autorizzazioni e alle indicazioni ministeriali escludeva, nei casi previsti, la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose. La disposizione non riguardava direttamente i produttori, ma interveniva su un anello indispensabile della distribuzione: il personale sanitario incaricato delle inoculazioni. L’intervento legislativo sottraeva così determinate condotte al regime ordinario della responsabilità penale proprio mentre veniva avviata una campagna di somministrazione senza precedenti, sulla base di autorizzazioni provvisorie. La norma intervenne il 1° aprile 2021, quando la campagna vaccinale era già in corso, e introdusse una protezione penale specificamente collegata alla somministrazione di prodotti autorizzati secondo le procedure eccezionali adottate durante l’emergenza.

La sequenza è quindi documentabile: autorizzazioni prima della conclusione delle osservazioni pluriennali, approvvigionamenti pubblici, regimi straordinari di responsabilità e distribuzione su vasta scala, supportata da pressione statuale.

La campagna vaccinale fu accompagnata da strumenti coercitivi di intensità differente. In Italia furono introdotti obblighi vaccinali per categorie professionali e fasce anagrafiche determinate, sospensioni dal lavoro per gli inadempienti nei casi previsti e certificazioni che condizionavano l’accesso a numerose attività. La distinzione fra obbligo giuridico e scelta individuale perde parte del suo significato quando il rifiuto comporta l’impossibilità di lavorare o di accedere a servizi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, entro la fine del 2025 erano state somministrate oltre tredici miliardi di dosi di vaccini anti-Covid, comprendenti prodotti basati su tecnologie differenti. La dimensione statistica dell’operazione è significativa: un evento con frequenza di uno ogni 100.000 casi produce un’attesa di appena 0,2 eventi su 20.000 esposizioni, contro cento su dieci milioni. I sistemi di farmacovigilanza e i registri sanitari hanno quindi consentito di analizzare, laddove i dati fossero sufficientemente completi, fenomeni difficilmente rilevabili nelle sperimentazioni precedenti all’autorizzazione (OMS, 2026).

La produzione e distribuzione mondiale dei vaccini a mRNA ha consentito di perfezionare sintesi e purificazione del principio attivo, controllo delle impurità, formulazione in nanoparticelle lipidiche, stabilità e processi industriali. L’esperienza maturata è trasferibile, almeno in parte, ad altre applicazioni terapeutiche. A differenza dei normali programmi di sviluppo, tuttavia, una quota significativa di questo apprendimento è avvenuta su prodotti già commercializzati e remunerati attraverso contratti governativi, mentre le autorità sanitarie e gli istituti pubblici contribuivano alla raccolta delle evidenze cliniche.

Fra le applicazioni potenziali figura l’oncologia, dove i vaccini personalizzati a mRNA vengono progettati sulle mutazioni del tumore del singolo paziente. La sfida biologica e clinica è differente, ma parte dell’infrastruttura tecnologica è comune. Il mercato è di dimensioni considerevoli: secondo l’IQVIA Institute, la spesa farmaceutica oncologica mondiale, misurata a prezzi di listino, ammontava a 252 miliardi di dollari nel 2024 e potrebbe raggiungere 441 miliardi nel 2029, con una crescita del 75% in cinque anni.

È su questo mercato che si misura il vantaggio competitivo di Moderna e BioNTech. In termini assoluti, entrambe hanno accumulato capitale, capacità produttive ed esperienza regolatoria; in termini relativi, hanno potuto sostenere parte dell’apprendimento industriale attraverso ricavi derivanti da prodotti già venduti, diversamente dai concorrenti che dovevano finanziare analoghi sviluppi senza beneficiare della commercializzazione dei vaccini anti-Covid a mRNA. Alla fine del 2025 BioNTech disponeva di 17,2 miliardi di euro fra liquidità e investimenti finanziari, destinati anche a sostenere la ricerca oncologica. Moderna aveva intanto consolidato la collaborazione con Merck sui vaccini antitumorali personalizzati, ottenendo nel 2022 un ulteriore pagamento di 250 milioni di dollari e concordando una ripartizione paritaria dei costi e degli eventuali profitti (IQVIA Institute, 2025; BioNTech, 2025; Merck e Moderna, 2022).

A differenza degli utili e dei flussi di cassa già contabilizzati, conseguiti in condizioni di drastica riduzione dei rischi commerciali e giuridici, il secondo dividendo del Covid deve ancora esprimere interamente il proprio valore economico. L’asimmetria è netta: le imprese hanno acquisito un vantaggio competitivo destinato a produrre rendimenti futuri, mentre la popolazione si è assunta rischi che, al momento delle somministrazioni, non erano ancora compiutamente quantificabili. Alle prime resta il valore delle conoscenze acquisite; alla seconda è rimasta l’incertezza necessaria ad acquisirle.

Un vantaggio dal valore incalcolabile per le imprese, ottenuto a un costo per la popolazione altrettanto incalcolabile.

Riferimenti

BioNTech e Pfizer (2020), Regulatory Approval to Commence First Clinical Trial of COVID-19 Vaccine Candidates, 22 aprile; avvio dello studio BNT162b2 di fase II/III, 27 luglio.

FDA (2020), Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Briefing Document, 10 dicembre; autorizzazione EUA, 11 dicembre.

FDA (2020b), Moderna COVID-19 Vaccine: VRBPAC Briefing Document, dicembre; autorizzazione EUA, 18 dicembre.

NIH (2020), NIH Clinical Trial of Investigational Vaccine for COVID-19 Begins, 16 marzo; Phase 3 Clinical Trial Begins, 27 luglio.

EMA (2020), Comirnaty: Conditional Marketing Authorisation, 21 dicembre.

Polack, F.P. et al. (2020), Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine, New England Journal of Medicine, 383, 2603–2615.

Geddes, A.M., Klugman, K.P. e Rolinson, G.N. (2007), Introduction: Historical Perspective and Development of Amoxicillin/Clavulanate, International Journal of Antimicrobial Agents.

UK Parliament, House of Commons (1984), Hansard, Augmentin, 18 luglio.

FDA (1987), Approval of Zidovudine (AZT), 19 marzo; FDA, The History of FDA’s Role in Preventing the Spread of HIV/AIDS.

Richman, D.D. et al. (1987), The Toxicity of Azidothymidine (AZT) in the Treatment of Patients with AIDS and AIDS-Related Complex, New England Journal of Medicine, 317, 192–197.

Corte dei conti europea (2022), Relazione speciale 19/2022, Acquisto dei vaccini contro la COVID-19 nell’UE, parr. 9 e 46–48.

42 U.S.C. § 247d-6d, Public Readiness and Emergency Preparedness Act, disposizioni sull’immunità per le contromisure coperte.

Italia, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, artt. 3 e 3-bis, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Organizzazione mondiale della sanità (2026), Weekly Epidemiological Record: COVID-19 vaccination, dati cumulativi fino alla fine del 2025.

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